Il contratto di apprendistato è un rapporto a tempo indeterminato con una fase iniziale “formativa” a durata definita. In alcuni casi questa fase può essere allungata, oppure, se nessuna delle parti recede alla scadenza, il rapporto prosegue come normale contratto a tempo indeterminato. Capire quando si parla davvero di proroga dell’apprendistato e quando invece di semplice prosecuzione è importante per sapere cosa succede al contratto e quali comunicazioni sono necessarie.
Come funziona la proroga automatica del contratto di apprendistato?
Dal punto di vista giuridico non è del tutto corretto parlare di “proroga automatica dell’apprendistato”. La regola è questa:
- alla fine del periodo formativo, il datore di lavoro può recedere dal rapporto;
- se datore e lavoratore non recedono, il contratto prosegue automaticamente a tempo indeterminato come normale rapporto di lavoro subordinato.
Questa prosecuzione non è una proroga del periodo di apprendistato, ma una trasformazione “naturale” del contratto in rapporto stabile.
Per gli apprendistati stipulati dopo il 25 ottobre 2011, molte amministrazioni chiariscono che la trasformazione a tempo indeterminato al termine del periodo formativo non richiede una comunicazione specifica al Centro per l’Impiego, perché è considerata automatica. Resta comunque necessario rispettare eventuali prassi regionali o richieste del singolo CPI.
In quali casi è prevista la proroga del contratto di apprendistato?
Diverso è il caso in cui si prolunga il periodo di apprendistato per recuperare periodi di assenza: in questo caso si parla di vera e propria proroga del periodo formativo.
Il Testo Unico dei contratti di lavoro (D.Lgs. 81/2015) prevede la possibilità di prolungare l’apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro di durata superiore a 30 giorni.
In pratica, la proroga è generalmente ammessa o prevista in caso di:
- malattia e infortunio prolungati;
- periodi di aspettativa non retribuita di una certa durata, se incidono sulla formazione;
- congedi di maternità, paternità o parentali;
- sospensioni legate a cassa integrazione o integrazioni salariali che bloccano la normale prestazione di lavoro.
Nel caso di apprendistato stagionale, valgono gli stessi principi: il recupero del periodo formativo è possibile solo entro i limiti di durata massima previsti dal contratto e dalla normativa.
Proroga per assenze da malattia o infortunio
Le assenze per malattia o infortunio con durata superiore a 30 giorni possono comportare una proroga del periodo di apprendistato:
- la normativa consente di estendere il periodo formativo per una durata equivalente alla sospensione, così da garantire il completamento della formazione;
- il datore di lavoro può quindi spostare in avanti la scadenza del periodo di apprendistato, motivandola con l’assenza prolungata;
- assenze “fisiologiche”, come le ferie, non sono normalmente considerate causa di proroga.
In pratica, se un apprendista si assenta per due mesi continuativi per malattia o infortunio, il datore può prolungare di due mesi la fase formativa.
Proroga per aspettativa non retribuita
L’aspettativa non retribuita non è espressamente regolata per l’apprendistato dalla legge ma a seconda dei casi può comportare la proroga del periodo formativo quando:
- la durata dell’aspettativa è significativa (in genere oltre 30 giorni);
- la sospensione incide sulla possibilità di completare il percorso formativo previsto dal piano.
In questi casi, l’azienda può proporre di spostare in avanti la scadenza dell’apprendistato, recuperando il periodo di assenza con un prolungamento di pari durata. La modalità concreta va concordata e gestita tramite le comunicazioni obbligatorie.
Proroga per maternità/paternità
Per i periodi di congedo di maternità o paternità il principio è che tali assenze non possono essere computate nella durata del rapporto di apprendistato:
- il termine finale del contratto viene quindi slittato di un periodo pari alla durata del congedo, in modo da consentire il completamento della formazione;
- la proroga riguarda solo la fase di apprendistato, mentre restano ferme le tutele economiche e contributive legate alla maternità previste dalla normativa generale.
Lo stesso criterio si applica, in linea di principio, anche ai congedi parentali che comportano una sospensione significativa della prestazione lavorativa.
Proroga del periodo formativo: adempimenti e aspetti da considerare
La gestione della proroga dell’apprendistato coinvolge più aspetti:
- verifica della durata effettiva delle assenze e del loro impatto sul percorso formativo;
- aggiornamento della documentazione interna e del piano formativo;
- eventuale comunicazione della proroga del periodo formativo tramite i canali previsti (COB, portali regionali o sistemi informativi del lavoro);
- decisione sul passaggio a tempo indeterminato una volta concluso l’apprendistato.
Domande frequenti sulla proroga dell’apprendistato
È obbligatorio comunicare la proroga dell’apprendistato al Centro per l’Impiego?
La trasformazione automatica dell’apprendistato in tempo indeterminato al termine del periodo formativo, per i contratti più recenti, nella maggior parte dei casi non richiede una comunicazione specifica al Centro per l’Impiego.
Diverso è il caso della proroga del periodo formativo per assenze: l’azienda deve di norma aggiornare la data di fine apprendistato tramite le comunicazioni obbligatorie o i sistemi regionali competenti.
Quante volte si può rinnovare l’apprendistato?
Non è previsto un vero e proprio “rinnovo” illimitato dell’apprendistato. La durata complessiva è fissata per legge e dai CCNL (in genere fino a tre anni, con limiti diversi per tipologia di apprendistato). I periodi di proroga servono solo a recuperare sospensioni giustificate e non possono trasformare l’apprendistato in un rapporto indefinito “a termine mobile”.
Qual è il periodo minimo di sospensione per prolungare l’apprendistato?
Il riferimento più utilizzato è quello del D.Lgs. 81/2015, che consente la proroga del periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altre sospensioni involontarie superiori a 30 giorni.
Cosa fare quando scade l’apprendistato?
Quando si avvicina la scadenza del periodo formativo, le opzioni sono essenzialmente due:
- se nessuna delle parti recede, il contratto prosegue a tempo indeterminato come rapporto subordinato ordinario;
- se l’azienda non intende confermare l’apprendista, comunica il recesso entro i termini previsti.
In presenza di assenze prolungate rilevanti per la formazione, il datore può valutare una proroga del periodo di apprendistato, da gestire con la relativa comunicazione e con l’aggiornamento del piano formativo. Le indicazioni riportate hanno carattere informativo generale e non sostituiscono il parere di un consulente del lavoro o di un esperto legale.
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