Articoli

Indennità di trasferta: guida completa su cos’è e come funziona

L’indennità di trasferta è un importo aggiuntivo rispetto allo stipendio che può essere riconosciuto a chi viene inviato temporaneamente a lavorare fuori dalla sede abituale. Serve a compensare il disagio dello spostamento e le spese connesse alla trasferta, nel rispetto di regole fiscali e contrattuali specifiche. Conoscere come funziona, quando spetta e come si calcola aiuta a leggere correttamente la busta paga e a valutare la propria situazione lavorativa.

 

Cos’è l’indennità di trasferta

Per indennità di trasferta si intende un compenso aggiuntivo riconosciuto al lavoratore che svolge l’attività lavorativa, in via temporanea, in un luogo diverso dalla sede abituale indicata nel contratto.

La normativa fiscale italiana (art. 51, comma 5, TUIR) disciplina il trattamento di queste indennità e dei rimborsi spese legati alle trasferte, fissando soglie entro cui le somme possono non concorrere a formare reddito da lavoro dipendente.

L’indennità di trasferta può assumere forme diverse:

  • Diaria forfettaria: somma giornaliera fissa per la trasferta.
  • Rimborso analitico (a piè di lista): rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate da ricevute e fatture.
  • Sistema misto: combinazione di diaria forfettaria e rimborsi analitici.

La scelta del sistema dipende dall’azienda, dal contratto collettivo applicato e da eventuali accordi individuali.

 

Quando spetta e chi ne ha diritto

In linea generale, l’indennità di trasferta spetta quando ricorrono alcune condizioni tipiche:

  • la prestazione è svolta temporaneamente fuori dalla sede abituale;
  • la trasferta avviene fuori dal Comune in cui si trova la sede di lavoro indicata nel contratto;
  • lo spostamento è disposto dal datore di lavoro (ordine di servizio, email, piano missioni);
  • non si tratta di un trasferimento stabile della sede di lavoro, ma di una missione temporanea.

Non è quindi sufficiente spostarsi all’interno della stessa sede o all’interno dello stesso Comune perché nasca automaticamente il diritto all’indennità. La trasferta, in senso tecnico, è di norma fuori dal territorio comunale. La disciplina concreta è spesso precisata dai CCNL (per esempio CCNL commercio, CCNL metalmeccanici, turismo) e da regolamenti aziendali interni.

 

Trasferta, trasfertista e trasferimento: differenze essenziali

Nel linguaggio del lavoro spesso si confondono tre concetti diversi:

  • Trasferta: spostamento temporaneo, con mantenimento della sede contrattuale originaria. Può dare diritto a indennità di trasferta e rimborsi spese, nei limiti di legge e contratto.
  • Trasfertismo: lavoratore abitualmente “in giro” (ad esempio tecnico itinerante, montatore, venditore sul territorio). In questo caso si applica una disciplina specifica, spesso con indennità ad hoc; la Cassazione, con pronunce del 2025, ha ribadito che non è trasfertista chi va in trasferta solo occasionalmente.
  • Trasferimento: spostamento definitivo della sede di lavoro in un’altra unità produttiva; in questo caso non si parla più di trasferta, ma di modifica stabile del luogo di lavoro.

La distinzione è importante perché incide su diritto all’indennità, trattamento fiscale e inquadramento contributivo.

 

Come funziona il trattamento fiscale dell’indennità di trasferta

Il riferimento principale è l’art. 51, comma 5, del TUIR, che disciplina il trattamento fiscale delle indennità di trasferta e dei rimborsi spese legati alle missioni fuori sede. Per le trasferte fuori dal Comune della sede di lavoro, la normativa prevede soglie giornaliere esenti entro cui l’indennità non concorre a formare reddito da lavoro dipendente:

  • fino a 46,48 euro al giorno per le trasferte in Italia;
  • fino a 77,47 euro al giorno per le trasferte all’estero.

Questi limiti si applicano quando l’azienda utilizza il sistema forfettario (diaria). Se alla diaria si affiancano rimborsi analitici di vitto e/o alloggio, le soglie di esenzione si riducono:

  • solo indennità forfettaria (senza rimborsi analitici di vitto/alloggio): soglia esente piena (46,48 / 77,47 euro);
  • indennità + rimborso analitico di un solo elemento (vitto oppure alloggio): la soglia esente si riduce di un terzo;
  • indennità + rimborso analitico di entrambi (vitto e alloggio): la soglia esente si riduce di due terzi.

Solo la quota di indennità che eccede tali limiti viene tassata come normale retribuzione.

Dal 2025, con effetti confermati per il 2026, la legge di bilancio e la circolare n. 15/E dell’Agenzia delle Entrate hanno introdotto e chiarito alcune regole importanti sui rimborsi spese in trasferta, che si affiancano alle soglie appena viste.

  • I rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (taxi, NCC, ecc.) sono esclusi dal reddito del dipendente e deducibili per l’azienda solo se le spese sono sostenute con mezzi di pagamento tracciabili, come carte, bancomat, bonifici o altri pagamenti elettronici.
  • I rimborsi chilometrici, calcolati sulle tabelle ACI, non concorrono più al reddito neppure quando la trasferta avviene all’interno dello stesso Comune, a condizione che siano adeguatamente documentati.
  • Rientrano tra i rimborsi esclusi dal reddito anche le spese di pedaggio autostradale e parcheggio, se documentate (ricevute, fatture o documenti equiparati).
  • Per le spese di viaggio e trasporto in ambito comunale è stato eliminato il vecchio requisito dei “documenti provenienti dal vettore”: il rimborso può essere esente anche se documentato con altre evidenze idonee, fermo restando il pagamento tracciabile.

In pratica, per chi è in trasferta questo significa che:

  • le indennità di trasferta restano esenti entro le soglie previste dal TUIR;
  • i rimborsi analitici (chilometrici, vitto, alloggio, pedaggi, parcheggi, trasporto) possono non essere tassati se rispettano le regole su limiti, documentazione e tracciabilità;
  • eventuali importi che superano soglie o non rispettano i requisiti diventano imponibili, comparendo in busta paga come reddito da lavoro.

 

Indennità di trasferta con vitto e alloggio

La combinazione tra indennità e rimborsi per vitto e alloggio è uno degli aspetti centrali per capire quanto resta in tasca al lavoratore e quanta parte è tassata.

In generale:

  • se il datore di lavoro riconosce una diaria piena senza rimborsi analitici di vitto/alloggio, l’indennità è esente entro il limite massimo giornaliero previsto dal TUIR;
  • se invece paga direttamente albergo e pasti (o rimborsa le spese a piè di lista), le soglie di esenzione della diaria si riducono, perché una parte delle spese di trasferta è già coperta in modo analitico.

In molti casi, i CCNL e gli accordi aziendali prevedono soluzioni miste: una quota di diaria e il rimborso di determinate spese documentate, nel rispetto delle soglie esenti e delle nuove regole sulla tracciabilità.

 

Come si calcola l’indennità di trasferta?

Il calcolo dell’indennità di trasferta dipende da tre elementi principali:

  • importi o diarie previste da CCNL, accordi aziendali o contratto individuale;
  • durata e tipologia di trasferta (intera giornata, mezza giornata, con o senza pernottamento);
  • scelta del sistema di rimborso (forfettario, analitico, misto) e relative soglie fiscali.

Schema di base in caso di diaria forfettaria:

  1. Si individua l’importo giornaliero lordo previsto per la trasferta (ad esempio 50 euro al giorno per l’Italia).
  2. Si verifica se vitto/alloggio sono rimborsati analiticamente; in base a ciò si applicano o meno le riduzioni di un terzo o due terzi della soglia esente.
  3. La parte della diaria che rientra nelle soglie è esente; l’eventuale eccedenza viene tassata.

Nel caso di rimborso analitico puro (solo rimborsi documentati, niente diaria), quanto rimborsato per spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto può essere escluso dal reddito entro i limiti e alle condizioni previste dalla normativa, tenendo conto dell’obbligo di pagamento tracciabile per vitto, alloggio e taxi/NCC in vigore dal 2025.

 

Indennità di trasferta nei principali CCNL (commercio e metalmeccanici)

Gli importi concreti dell’indennità di trasferta sono spesso fissati dai Contratti Collettivi Nazionali e aggiornati periodicamente in sede di rinnovo.

 

CCNL Commercio

Nel CCNL del terziario/commercio, al personale comandato in missione (con alcune eccezioni) possono spettare:

  • il rimborso delle spese effettive di viaggio e altre spese di servizio;
  • una diaria giornaliera quando la trasferta si protrae per l’intera giornata e comporta pernottamento;
  • diarie ridotte in caso di trasferte senza pernottamento o per fasce orarie limitate.

I dettagli (importi, condizioni, eventuali riduzioni o maggiorazioni) sono stabiliti nel testo aggiornato del CCNL e negli accordi integrativi, che vanno sempre consultati per conoscere le cifre valide nel momento in cui si effettua la trasferta.

 

CCNL Metalmeccanici

Per il settore metalmeccanico industria, le indennità di trasferta sono definite da apposite tabelle economiche allegate al contratto. Le tabelle distinguono in genere tra:

  • indennità per trasferta intera;
  • quote pasto (meridiano e serale);
  • quota pernottamento;
  • eventuali maggiorazioni per condizioni particolari (ad esempio lavori in alta montagna o in sotterraneo).

Anche in questo caso, gli importi sono aggiornati con i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti economici: per avere dati aggiornati al 2026 è necessario fare riferimento alla versione vigente del CCNL di settore o alle comunicazioni dell’azienda.

 

Indennità di trasferta e busta paga

In busta paga l’indennità di trasferta compare di solito come voce distinta rispetto alla retribuzione base e alle altre indennità. La modalità di esposizione può cambiare in base al gestionale e alle scelte aziendali, ma in genere sono indicati:

  • numero di giorni di trasferta;
  • eventuali diarie per fascia oraria (giornata intera, mezza giornata, notti);
  • rimborsi a piè di lista;
  • parte imponibile e parte esente, secondo le soglie fiscali e le regole su tracciabilità dei pagamenti.

Nello stesso cedolino possono comparire altre voci di natura economica, come la contingenza in busta paga, gli scatti di anzianità e altre indennità previste dal CCNL applicato.

 

Domande frequenti sull’indennità di trasferta

Quando spetta l’indennità di trasferta?

L’indennità di trasferta spetta, in via generale, quando il lavoratore viene inviato temporaneamente a svolgere la prestazione in un luogo diverso dalla sede abituale di lavoro, di norma fuori dal Comune indicato nel contratto, su disposizione del datore di lavoro. Non si tratta di un trasferimento stabile ma di una missione temporanea. Le condizioni di dettaglio (durata minima, importi, eventuali esclusioni) sono stabilite dal CCNL applicato, dagli accordi aziendali e dai regolamenti interni.

 

Chi ha diritto all’indennità di trasferta?

Hanno diritto all’indennità di trasferta i lavoratori dipendenti per i quali il contratto collettivo o gli accordi aziendali prevedono un trattamento economico specifico in caso di missioni fuori sede. Alcune figure, come i lavoratori “trasfertisti” o gli addetti abitualmente itineranti, possono avere regole diverse: in questi casi l’indennità di trasferta può essere sostituita o integrata da altre voci retributive ad hoc, con un regime fiscale e contributivo differenziato rispetto alla trasferta occasionale.

 

Come si calcola l’indennità di trasferta?

Il calcolo dipende da tre fattori principali: importi (diarie) previsti da CCNL o accordi aziendali, durata e tipologia della trasferta (con o senza pernottamento) e sistema di rimborso scelto (forfettario, analitico o misto. In presenza di diaria forfettaria, la normativa fiscale prevede soglie esenti pari a 46,48 euro al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 euro al giorno per quelle all’estero; se alla diaria si aggiungono rimborsi analitici di vitto e/o alloggio, queste soglie si riducono di un terzo o di due terzi. La parte che supera i limiti esenti viene tassata come normale retribuzione. I rimborsi analitici (vitto, alloggio, viaggi, taxi/NCC, chilometrici ACI, pedaggi e parcheggi), se documentati e pagati con strumenti tracciabili, possono essere esclusi dal reddito nel rispetto delle regole introdotte dal 2025 e confermate per il 2026.

 

Qual è l’importo dell’indennità di trasferta o della diaria?

Non esiste un importo unico nazionale dell’indennità di trasferta: gli importi minimi e le modalità di calcolo sono definiti dai singoli CCNL (ad esempio commercio, metalmeccanici, turismo) e, se presenti, integrati da accordi aziendali. A livello fiscale esistono invece soglie generali (46,48 euro al giorno per l’Italia e 77,47 euro per l’estero), che non stabiliscono quanto il lavoratore deve percepire, ma indicano fino a quale livello l’indennità può non essere tassata. Per conoscere l’importo effettivamente spettante occorre fare riferimento al contratto collettivo applicato e alle eventuali intese interne all’azienda.

 

Approfondisci anche: 

ROL, ex festività, ferie, permessi lavorativi: cosa sapere

TFR: guida al Trattamento di Fine Rapporto

Come funziona l'infortunio sul lavoro?

 

Scopri i servizi di Adecco 

Aziende che assumono 

Academy 

 

Le opportunità di lavoro per te