Come dare le dimissioni durante l'apprendistato?
Scopri tutte le procedure e i diritti relativi alle dimissioni durante l'apprendistato per gestire correttamente questa fase di transizione.
L’ apprendistato è una tipologia di contratto lavorativo che combina la formazione professionale con l'esperienza pratica sul posto di lavoro. Durante l’apprendistato, che può durare da 6 mesi a 3 anni, l'apprendista acquisisce conoscenze e competenze specifiche della professione.
Tuttavia, può succedere che scelga di dimettersi. Le dimissioni volontarie durante l’apprendistato sono ovviamente possibili, ma le loro modalità dipendono dalla fase in cui il contratto si trova.
Vuoi sapere come dare le dimissioni durante l’ apprendistato? In questo approfondimento ti spieghiamo quando è possibile farlo, quali sono le procedure previste dalla normativa e cosa succede in caso di licenziamento. Che tu sia ancora nel periodo di prova o a fine contratto, ecco tutto quello che devi sapere per gestire al meglio il tuo rapporto di lavoro.
Quando si può recedere da un contratto di apprendistato
Per un apprendista, dimettersi è sempre possibile. Nel corso del periodo di prova, può dare le dimissioni senza preavviso semplicemente comunicandole per iscritto al datore di lavoro.
Quando il periodo di prova si conclude, inizia il tirocinio vero e proprio. Anche in questo caso l’apprendista può dimettersi senza fornire motivazioni, ma è tenuto a rispettare i termini di preavviso come fissati dal CCNL di riferimento (il periodo di preavviso comincia il giorno delle dimissioni).
In particolare, è necessario che il periodo compreso tra la rassegnazione delle dimissioni e la cessazione del rapporto di lavoro non sia inferiore a quanto fissato dal CCNL.
Per riassumere:
|
Fase del contratto di apprendistato |
Possibilità di dimissioni |
Preavviso richiesto |
Modalità |
|
Periodo di prova |
L’apprendista può dimettersi liberamente |
Non richiesto |
Comunicazione scritta al datore di lavoro |
|
Dopo il periodo di prova |
L’apprendista può dimettersi senza motivazione |
Obbligatorio, secondo i termini del CCNL di riferimento |
Comunicazione scritta + rispetto del periodo di preavviso (calcolato dal giorno delle dimissioni) |
Come si inviano le dimissioni online?
L’apprendista è chiamato a compilare il modulo di dimissioni per apprendistato (modello telematico) disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e a inviarlo al datore di lavoro e all’Ispettorato territoriale.
Per compilare il modulo di dimissioni online è necessario:
- effettuare il log-in tramite CIE o SPID, sul sito del Ministero del Lavoro;
- cliccare sulla sezione “Dimissioni” - “Dimissioni volontarie”;
- accedere al modulo, seguendo le istruzioni e compilando tutti i campi richiesti;
- controllare bene che i dati inseriti siano corretti, salvare e inviare le dimissioni.
Lo stato delle dimissioni può poi essere consultato nella pagina principale del profilo.
Cosa succede se ti licenziano in apprendistato?
Un apprendista può anche essere licenziato. Vediamo di seguito quali sono i casi di licenziamento ammessi per legge.
Licenziamento durante l’apprendistato per giusta causa
Il datore di lavoro può licenziare l’apprendista solamente per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo o soggettivo, come previsto per i contratti a tempo determinato e indeterminato.
Il
licenziamento dell’apprendista per giusta causa
è un licenziamento disciplinare, ed è dunque conseguente a un grave comportamento del lavoratore. In questo caso,
il preavviso non serve.
Il
licenziamento per giustificato motivo oggettivo
è simile, ma riguarda condotte meno gravi, mentre il
giustificato motivo soggettivo
è di tipo economico (viene effettuato quando l’azienda è in difficoltà economica ad esempio).
Per licenziare l’apprendista durante il tirocinio, l’azienda invia una lettera scritta in cui contesta il comportamento. Concede dunque cinque giorni per presentare elementi di difesa e, al loro termine, procede con il licenziamento compilando e inviando il modello UniLav.
Licenziamento dopo l’apprendistato
Se il licenziamento avviene invece al termine dell’apprendistato ( recesso ad nutum ), impedisce di fatto che il contratto di formazione si trasformi in un contratto a tempo indeterminato.
La motivazione non è necessaria e le modalità sono ben definite: forma scritta, indicazione dell’ultimo giorno di lavoro dell’apprendista, rispetto del periodo di preavviso fissato dal CCNL, compilazione del modello UniLav.
Dopo il licenziamento, che avvenga durante l’apprendistato o al suo termine, il lavoratore ha diritto a percepire la NASpI come ogni altro lavoratore.
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Domande frequenti su dimissioni apprendistato
Serve il preavviso per le dimissioni durante l’apprendistato?
Sì, ma solo dopo il periodo di prova: l’apprendista deve rispettare il preavviso stabilito dal CCNL di riferimento. Durante il periodo di prova, invece, può dimettersi senza preavviso.
Come si presentano le dimissioni online per l’apprendistato?
L’apprendista deve compilare e inviare il modulo telematico sul portale del Ministero del Lavoro (sezione “Dimissioni volontarie”) utilizzando SPID o CIE.
Quando si ha diritto alla NASpI con l’apprendistato?
La NASpI spetta se l’apprendistato termina per licenziamento o per scadenza/recesso del datore di lavoro a fine contratto. Non spetta in caso di dimissioni volontarie salvo giusta causa.
L’apprendista può essere licenziato senza giusta causa?
No, durante l’apprendistato il datore di lavoro può licenziare l’apprendista solo per giusta causa o giustificato motivo. Al termine del contratto può recedere senza motivazione ma rispettando i termini di preavviso.
Dopo l’apprendistato il contratto diventa automatico?
Sì, se nessuna delle parti recede alla fine del periodo formativo, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato.
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