Continuazione malattia: gestire certificato, proroghe e durata
La continuazione di malattia è il prolungamento di un periodo di assenza già certificato, quando il lavoratore non è ancora guarito alla data di fine prognosi. Gestirla correttamente è fondamentale per non creare “buchi” non giustificati, non perdere l’indennità di malattia e non correre rischi disciplinari o di licenziamento.
Che cos’è la continuazione di malattia?
La continuazione di malattia è un nuovo certificato medico che prolunga un’assenza già in corso, perché il lavoratore risulta ancora temporaneamente inabile al lavoro alla scadenza del primo certificato.
Nel certificato telematico il medico:
- seleziona l’opzione di “continuazione” della malattia;
- indica la nuova prognosi, dopo una visita che conferma lo stato di salute;
- trasmette il certificato all’INPS, che a sua volta lo rende disponibile al datore di lavoro.
La continuazione consente di mantenere continuità:
- ai fini previdenziali (indennità INPS, nei limiti previsti);
- ai fini giuridici (conteggio dei giorni di assenza, periodo di comporto).
Come funziona la continuazione del certificato di malattia
Dopo il primo certificato, la gestione corretta della continuazione di malattia dipende da tempi, modalità di rilascio e copertura dei giorni successivi. È importante capire entro quando chiedere la proroga, come comportarsi se alla scadenza subentra una diagnosi diversa e cosa succede se il certificato termina a ridosso del weekend, per evitare interruzioni non giustificate nel periodo di assenza.
Entro quanti giorni va chiesta la continuazione?
In linea di principio, non devono esserci giorni “scoperti” tra la fine del primo certificato e l’inizio della continuazione.
Secondo la prassi richiamata dalla circolare INPS n. 147/1996:
- il certificato di continuazione deve essere emesso il giorno successivo alla scadenza del precedente;
- se si lascia trascorrere più tempo, il medico non può più emettere una continuazione ma solo un nuovo certificato di inizio malattia, con possibile perdita di copertura per i giorni non certificati.
Il medico può indicare che il lavoratore “dichiara di essere ammalato da…” una data anteriore di un solo giorno a quella di rilascio, e solo in casi specifici. Oltre questo limite, i giorni precedenti risulteranno “non documentati” e non saranno indennizzabili.
Continuazione con diagnosi diversa
La continuazione può essere emessa anche con diagnosi diversa:
- se il lavoratore presenta una nuova patologia che si innesta su una malattia in corso, il medico può comunque indicare “continuazione”, cambiando la diagnosi;
- ai fini del rapporto di lavoro, il periodo continua a essere considerato un’unica assenza; ai fini INPS, la copertura si valuta in base alle regole generali su decorrenza e retroattività.
Continuazione di malattia se il certificato scade di venerdì
Un caso tipico riguarda il certificato che termina di venerdì.
Se la malattia continua nel fine settimana, per essere coperti sabato e domenica occorre che la continuazione:
- sia emessa entro la scadenza della prognosi (venerdì) dal medico curante,
oppure
- sia rilasciata dal servizio di continuità assistenziale (guardia medica) per sabato e domenica, quando non è possibile rivolgersi al proprio medico.
Se il medico curante emette la continuazione solo il lunedì, senza certificazione per sabato e domenica:
- il lavoratore risulta scoperto per quei due giorni;
- l’assenza può non essere indennizzata e può essere contestata come assenza ingiustificata, con potenziali conseguenze disciplinari.
Regole sulla malattia di sabato e domenica
Sabato, domenica e festivi:
- sono conteggiati nel periodo di malattia se compresi tra due certificazioni o coperti da un certificato che li indica come giorni di prognosi;
- le visite fiscali possono essere effettuate anche nei weekend, secondo le fasce orarie previste per la reperibilità.
Se non c’è certificazione per sabato e domenica:
- questi giorni non sono rilevanti ai fini dell’indennità INPS;
- in alcuni casi, se l’interruzione cade solo su festivi, il periodo può essere comunque considerato unitario ai fini del conteggio complessivo, ma restano giorni non indennizzabili.
Per quanto tempo si può prolungare la malattia?
Occorre distinguere tra:
- durata massima indennizzabile dall’INPS;
- periodo di comporto, cioè il limite oltre il quale il datore può licenziare per malattia prolungata.
Limite INPS: 180 giorni di indennità
Per i lavoratori dipendenti del settore privato, l’indennità di malattia INPS:
- copre al massimo 180 giorni per anno solare, anche sommando più eventi di malattia;
- dal 4° al 20° giorno la prestazione standard è pari al 50% della retribuzione media giornaliera; dal 21° al 180° giorno sale a circa i due terzi, salvo integrazioni contrattuali.
Terminati i 180 giorni, la malattia può proseguire se giustificata, ma senza indennità INPS, salvo previsioni di miglior favore nel contratto collettivo o a carico del datore.
Periodo di comporto: quanti giorni può restare assente il lavoratore
Il periodo di comporto è il numero massimo di giorni di assenza per malattia oltre il quale il datore può legittimamente licenziare per malattia prolungata, anche se certificata.
Il comporto è definito dal CCNL e varia in genere tra 180 e 365 giorni, a seconda del settore e dell’anzianità.
I giorni possono essere conteggiati come comporto secco (assenza unica e continuativa) oppure per sommatoria (più episodi nell’arco di 12 mesi).
Dopo il superamento del comporto:
- il datore può licenziare, ma non è obbligato;
- se licenzia prima del decorso del comporto, il licenziamento è nullo.
Malattia prolungata e rischio di licenziamento
Come anticipato, il licenziamento per malattia prolungata coincide con il superamento del periodo di comporto.
Ecco una sintesi delle principali regole richiamate dalla giurisprudenza:
- il datore può licenziare solo dopo che il lavoratore ha superato il numero massimo di giorni di assenza previsto dal CCNL;
- il licenziamento può avvenire durante la malattia o al rientro;
- non è ammesso il licenziamento per superamento del comporto in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, che seguono regole diverse.
In molti contratti (ad esempio CCNL Commercio), la soglia indicativa si aggira intorno ai 180 giorni di malattia in un anno, ma è necessario verificare il contratto applicato.
Quanti giorni di malattia sono retribuiti al 100%?
Le percentuali di retribuzione durante la malattia dipendono dal combinato di:
- indennità INPS;
- eventuali integrazioni contrattuali a carico del datore di lavoro.
In generale:
- l’INPS non copre mai il 100% della retribuzione; copre una quota (50% o 66,66%) entro 180 giorni annu;
- molti CCNL stabiliscono che il datore integri la parte mancante fino a percentuali comprese tra l’80% e il 100% per un certo numero di giorni (per esempio, i primi mesi di malattia), e poi a percentuali inferiori.
La risposta esatta alla domanda “quanti giorni di malattia retribuiti al 100%” è quindi diversa da contratto a contratto.
Rientro dopo lunga malattia e visita medica obbligatoria
Per assenze di oltre 60 giorni continuativi per motivi di salute, la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 41, comma 2, lett. e-ter, D.Lgs. 81/2008) prevede una visita medica prima del rientro, per verificare l’idoneità alla mansione, quando il lavoratore è soggetto a sorveglianza sanitaria. La visita non può essere effettuata durante il periodo di malattia, ma subito dopo la scadenza del certificato e prima dell’effettivo rientro al lavoro.
Cosa fare in pratica per gestire proroghe e continuazione?
Per evitare problemi su copertura e durata:
- contattare il medico curante prima della scadenza del certificato, se è prevedibile una malattia lunga;
- in caso di scadenza a ridosso del weekend, valutare la guardia medica per coprire sabato e domenica;
- conservare numero di protocollo e copia dei certificati;
- verificare nel proprio CCNL la durata del comporto e le percentuali di retribuzione previste;
- prestare attenzione alle comunicazioni del datore di lavoro su eventuale rischio di superamento del comporto.
Domande frequenti sulla continuazione di malattia
Come funziona la continuazione del certificato di malattia?
La continuazione è un nuovo certificato che prolunga una malattia già in corso. Il medico, dopo visita, seleziona l’opzione “continuazione” sul certificato telematico e indica i nuovi giorni di prognosi, evitando interruzioni non giustificate.
Cosa succede se la malattia scade di venerdì?
Se il certificato scade di venerdì e si è ancora malati, occorre farsi prorogare la malattia dallo stesso medico entro la scadenza, oppure rivolgersi alla guardia medica per sabato e domenica. Un certificato emesso solo lunedì non copre retroattivamente il weekend.
Per quanto tempo si può prolungare la malattia?
La malattia può prolungarsi finché il medico certifica una reale inabilità al lavoro. L’INPS paga al massimo 180 giorni l’anno, mentre il contratto collettivo stabilisce il periodo di comporto, oltre il quale il datore può licenziare per malattia prolungata.
Cosa succede dopo 180 giorni di malattia?
Dopo 180 giorni di malattia in un anno solare, l’indennità economica di malattia dell’INPS cessa. Il lavoratore può restare assente se è ancora malato, ma in genere senza retribuzione.
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